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Stò osservando fin dalle prime, clamorose, notizie di stampa, la vicenda delle Famiglie sospese - Vite in attesa, a Milano.
Stò osservando la questione dal punto di vista di "chi ci è capitato" e ha dovuto sudare 30 anni per avere una sentenza definitiva passata in giudicato sulla annullabilità per inadempimento (mala-fede) del costruttore, riguardo a un preliminare di compravendita sottoscritto il 23.07.1993.
La sentenza definitiva sul mio caso è la 57/2020 II° Sez. Civ. Corte di appello presso il Tribunale di Napoli.
Stò osservando le dichiarazioni e i filmati non solo delle famiglie che hanno aderito al comitato che si è costituito a Milano, al quale hanno aderito in relativamente pochi, ma di molti promittenti acquirenti restati coinvolti in quella che, se accertata, è una immensa truffa immobiliare, dai confini ancora non del tutto emersi, ma già coinvolge migliaia di famiglie.
Le famiglie sarebbero state indotte, sulla base di affermazioni che hanno dell’inverosimile, una in particolare: “le autorizzazioni edilizie sarebbero arrivate” a versare centinaia di migliaia di euro per la prenotazione di immobili in partenza edificati senza autorizzazioni edilizie regolarmente approvate ma con la presentazione di SCIA o super SCIA, in realtà non adottabili per legittimare interventi come quelli poi realizzati quindi in regime di lottizzazione abusiva.
Circostanze le quali, come inequivocabilmente previsto dalle norme urbanistico edilizie e sul condono che regolano le materie, ex art. 40 l. 47/85 e legge 380/2001, ai sensi delle quali sono (imprescrittibilmente) sanzionabili con nullità gli atti notarili di trasferimento immobiliare per il pregiudizio determinato dalla mancanza, nell'atto di compravendita, della dichiarazione da parte dell'alienante degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria per gli edifici la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985.
Trattasi quindi proprio di quelle condizioni espressamente vietate dalla legge 16 febbraio 2013 n. 89, cosiddetta legge notarile cui ogni Notaio non può derogare, all’art. 28 comma 1 recita:
Il notaro non può ricevere ((o autenticare)) atti:
1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
Allora le mie domande sono:
E giusto oggi, sindacare l’operato dei P.M. di Milano che stanno facendo solo il loro dovere di indagare il probabile mercimonio delle funzioni pubbliche degli addetti alla Commissione Paesaggio che stà emergendo che, se provato in Tribunale come pare emergere chiaramente dalle chat pubblicate dai giornali, ha avuto le conseguenze:
A) di favorire dietro la corresponsione di incarichi e soldi dei costruttori privati a realizzare lottizzazioni abusive contro gli interessi della pubblica amministrazione che non ha incassato gli oneri di urbanizzazione dovuti;
B) La compressione dei diritti di residenti che si sono visti privati dei loro diritti civili e politici di poter presentare delle osservazioni su edificazioni che non si potevano realizzare, togliendogli aria, luce e vedute, con la conseguenza (oltre il danno alla salute sia durante le edificazioni che se si dovranno abbattere) anche del deprezzamento delle loro proprietà immobiliari che certamente se le volessero vendere oggi chiunque rifletterebbe sulla situazione che si è venuta a creare.
C) il rastrellamento con modalità certamente non legali di miliardi di euro da famiglie colpevoli solo di volere acquistare un immobile, che non potranno mai legittimamente intestarlo come promesso in vendita salvo che il Governo non si esponga (e sappiamo che non si può fare) cambiando retroattivamente le leggi sui condoni edilizi e per la regolamentazione degli ordinamenti dello Stato all’epoca promulgate per salvaguardare il libero e legittimo svolgimento del mercato immobiliare sicurezza delle transazioni immobiliari;
E’ giusto che parlino tutti dicendo di tutto, e che si cerchi di gettare discredito sulle attività dei magistrati, mentre il Consiglio Notarile Nazionale, l’unico che ha titolo per parlare sulla possibile legittimità futura delle transazioni immobiliari - in assenza della quale possibilità anche tutto l'impiando del lavoro della Procura della Repubblica dovrebbe prendere ben altra direzione, e la politica e i giornalisti che oggi blaterano a destra e a manca dovrebbero zittire e mettersi a capo chino e cospargerselo di sale, non si esprime con chiarezza se, questi immobili,i promittenti acquirenti li potranno mai legalmente intestare?
Luigi Iovino