Riassunzione conclusiva della mia monografia.

scritto da Michele 57
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Riassunzione conclusiva dei temi trattati nella mia ultima monografia, di prossima pubblicazione
- Nota dell'autore Michele 57

Testo: Riassunzione conclusiva della mia monografia.
di Michele 57

 11.- Finale nota riassuntiva, in ordine alla "ratio" della prospettiva relativa ai temi sin qui affrontati ed alla più generale linea speculativa della ricerca che s'è proceduto a condurre.


A conclusione di questa ricerca, desidereremmo procedere a tracciarne finalmente la sua più complessiva linea speculativa.

Si sono prese le mosse dal vaglio di alcune figure di carattere generale, quali: il libero mercato (tentando di coglierne gli elementi essenziali e d'offrirne una definizione giuridica), le varie concezioni riassumibili entro il diffuso termine di Costituzione economica (concludendo per una concettuale dissoluzione della fattispecie in quella tradizionalmente rappresentata dalla forma di Stato) e, di coerenza, si è altresì considerato il tendenziale differente atteggiarsi della disciplina dei rapporti economici nella costanza dello Stato di diritto ed in quella dello Stato sociale (per altro, concordando con un’autorevole dottrina germanica, relativamente alla sostanziale indeterminazione dogmatica della figura dello Stato sociale di diritto).

Sulla scorta di queste più fondamentali premesse, si è quindi proceduto con il denotare come le normazioni che vadano ad ascriversi al campo del Diritto pubblico dell’economia – materia priva d’una propria autonomia scientifica – si muovano, in Italia, entro i confini di un terreno, alquanto variegato, influenzato da quella volontà politica espressa dalla vigente Costituzione, nonché, più di recente, anche da talune fra le disposizioni del diritto europeo.

Quanto alla nostra vigente Costituzione, si è quindi tentato di tratteggiarne il carattere: non già quale risultante da una forma di compromissione fra divergenti tendenze politiche, ma, al contrario, come il finale punto d’approdo di un assetto ideologico concettualmente unitario. Nel merito, per estrema sintesi, può concludersi che la maggioranza espressasi nel seno dell’Assemblea Costituente – perfettamente d’accordo sul più generale modello sociale da calarsi sul Paese (1) – optò per la scelta di un testo alquanto anfibologico e giuridicamente debole. Questo, a seconda di un archetipo weimariano, parimenti al fine di poter così meglio permettere di giungere – nell’ipotesi estrema – persino ad un mutamento di fatto, per semplice via esegetica, di quella stessa forma di Stato (liberal - democratica) che ci era stata imposta dagli art. 15 e 17 del Trattato di Pace del 1947.

Quest’ultima tendenza evolutiva è andata poi del pari a manifestarsi, per via progressiva, ugualmente attraverso un’interpretazione di tendenza sociologica della Legge fondamentale – pratica tipicamente percorsa presso gli Stati sociali – per tal via pervenendosi a gravemente incidere sulla struttura di quei diritti di libertà negativa individuale, la cui sostanziale integrità vale a connotare il limite di quella sfera della libertà dallo Stato, che segna una delle identità fondanti dello Stato di diritto. 

Se, pure, tale genere di inclinazione esegetica è venuta, nel volgere del tempo, a parzialmente attenuarsi – in dovuta considerazione dell’intervenuta novellazione del I° comma dell’art. 117 Cost. – tuttavia, merita la notazione di come essa avesse potuto originariamente pervenire a così determinarsi, anche in grazia dei diffusi elementi rousseviani ravvisabili nel nostro istrumento fondamentale, i quali – come addietro s’è indicato, percepiti, da parte di un’autorevole dottrina germanica, come espressivi di una sorta di dittatura pedagogica – contribuiscono altresì a disvelare quella sostanziale natura di Stato etico rivestita dallo Stato sociale e, dunque, parimenti per questa via, possono ugualmente aiutarci a poter concludere circa l’obiettiva estraneità del nostro assetto istituzionale, rispetto al canonico modello dello Stato di diritto.

In questo quadro, le normazioni nazionali afferenti alla materia del Diritto pubblico dell’economia si sono trovate a dover seguire, in Italia, una duplice e contraddittoria linea direttrice: da un lato, quella voluta dalla reale volontà ideologica dei nostri Esecutivi – per altro, in ciò anche moralmente ausiliata da quanto si potesse rendere conformemente deducibile dal testo della nostra Costituzione, in esclusiva dipendenza della sua indole intensamente anfibologica – e dall’altro, quella necessitata, invece, dalla nostra collocazione di campo geopolitico (conseguente agli accordi di Yalta), nonché, per diretta conseguenza di quest’ultima, dall’adesione a taluni organismi sovranazionali, quale la C.E.E. e, poi, l’U.E., con la nota progressiva traslazione di competenze economiche che ne è derivata. Di tale complessiva situazione si è infine tentata una ricostruzione, in termini di teoria generale, riconducendo la sua sussunzione negli ambiti della figura della costituzione in senso materiale.

È questa, almeno nel nostro avviso, la linea interpretativa che meglio ci parrebbe riuscire a rendere conto di quel complesso di elementi, storici e normativi, che si sono andati sin qui ad esaminare; ciò, ovviamente, lo si giunge ad affermare, al di fuori da qualsiasi pretesa di aver potuto esaurire ogni possibile prospettiva di lettura, anche di tenore costituzionale, del fenomeno considerato. Per estrema sintesi, in tutto questo si costituisce il senso complessivo dell’indagine che si è svolta, la quale, nei limiti del metodo adottato, riterremmo aver tentato di poter giungere a fornire una lettura unitaria delle ragioni ideali e delle cause efficienti che sono venute a determinare il corso di quel modello di riferimento ascrivibile alla legislazione economica adottata dall’Italia, con questo sperando di essere potuti parimenti riuscire ad offrire un ausilio, utile ad una migliore forma di discernimento della materia.

In definitiva, l’esperienza italiana sembra mostrare come la cosiddetta costituzione economica non possa essere adeguatamente compresa se non alla luce della forma di Stato; assetto istituzionale il cui modello, sul piano del suo concreto svolgimento, ha poi visto, nel nostro Paese, l'alterazione del proprio originario schema, per effetto dell’incidenza di condizioni materiali ulteriori, anche di ordine geopolitico, le quali – in via di fatto – sono valse alla determinazione dell’indirizzo economico effettivamente seguito dall'ordinamento giuridico.

Se tale più complessivo intento sia stato effettivamente conseguito, non spetta qui dirlo, ma questo, almeno, è stato il filo conduttore, che ha inteso guidare ogni passo dell'intero percorso della ricerca.

Nota:

(1) La deposizione di Lelio Basso, testualmente riportata in MELLONI, L’utopia come utopia, in DOSSETTI, La ricerca costituente 1945-1952, Bologna, 1994, p. 33, recita: «… ci si riuniva in riunioni private in cui c’erano i tre professori della DC, La Pira, Dossetti e Moro, c’ero io per il PSI e Togliatti per il PCI. E quando eravamo d’accordo noi cinque, praticamente l’articolo era approvato …» e, per un riscontro circa il concreto ricorrere di questa prassi, si veda anche RODOTÀ, Art. 42, in Rapporti economici cit., p. 85.

Riassunzione conclusiva della mia monografia. testo di Michele 57
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