L'eterna storia di Davide contro Golia

scritto da Luigi54
Scritto 7 mesi fa • Pubblicato 7 mesi fa • Revisionato 7 mesi fa
0 0 0

Autore del testo

Immagine di Luigi54
Autore del testo Luigi54
Immagine di Luigi54
L'episodio, nella bibbia, parla della vittoria di un pastorello, offertosi a rischio della vita per una lotta impari che nessun guerriero ben più forte di lui aveva accettato, per fare vincere al suo popolo una guerra.
- Nota dell'autore Luigi54

Testo: L'eterna storia di Davide contro Golia
di Luigi54

Il Davide in questione siamo io e mia moglie, lei con una scolarità di 5° elementare, io con una licenza media inferiore.

Il Golia è un notissimo Notaio con studio in Napoli e Nola, quindi un professionista del diritto altamente specializzato nelle compravendite immobiliare, ma anche tutto il "sistema" che lo protegge da un processo onesto.

I Notai sono professionisti istituiti Pubblici Ufficiali con la legge 16 febbraio 1913, n. 89 “Ordinamento del notariato e degli archivi notarili", entrata in vigore il 22/03/1913, per ricevere gli  atti tra vivi e di  ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.

La funzione ha da sempre avuto rilievo giuridico per la capacità, quando svolta con onestà, di scongiurare l’insorgenza di dispute giudiziarie in merito alla legittimità delle compravendite immobiliari, purtroppo non è stato il mio caso.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Notaio dovrebbe sempre tutelare "le parti più deboli”, cioè, tra i contraenti la parte acquirente.

La tutela deve partire dall'adeguamento al rogito notarile di trasferimento di tutti necessari, tenendo traccia degli atti da cui ha i beni oggetto di compravendita hanno avuto origine, nella quale fase il notaio ha il dovere di escludere, con il massimo della perizia, l’esistenza di anomalie catastali, ed efficienze pregiudizievoli la legittima trasferibilità dei beni e dalla verifica che la sottoscrizione avvenga nel libero e pieno convincimento delle parti.

Non devono esserci forzature, né patti illeciti.

Infatti l’art. 28 l. 89/1913 co. 1 della cosiddetta "Legge notarile" vieta espressamente al notaio di ricevere atti “se espressamente   proibiti   dalla   legge”, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

Nel nostro caso il notaio è stato provatamente un complice dei venditori, proprio nelle fase di adeguamento al rogito, al punto che, l'immobile che dovevamo intestarci, non lo potemmo più intestare (la sottoscrizione era vietata dalla legge), purtroppo ogni nostra iniziativa civile e penale, avente a oggetto anche l'operato del notaio, non ha sortito risultati fino a gennaio 2020.

La sentenza definitiva, ultima di una serie di procedimenti civili che inizialmente ci hanno visto perdere esponendoci anche a gravissime, insopportabili conseguenze, sia di salute che economiche, che abbiamo provato a intentare per essere risarciti, non per colpa nostra, ha deciso che potevamo rifiutarci di sottoscrivere il rogito perchè esposto a nullità ex. 1rt. 40 l. 47/85 (mancavano cioè proprio i requisiti di legalità che era dovere del professionista notaio, presso il quale ci recammo il 16.11.1995, informarci che non erano presenti nel nostro caso). 

L'atto era quindi impossibile da rogitare per fatto del notaio, che tentò di farcelo sottoscrivere sebbene aveva lui stesso operato in violazione alle norme, in correità con i costruttori, per fargli raggiungere i successo nella truffa, con il beneficio di fare in un tempo estremamente concentrato circa 200 atti di trasferimento immobiliare in (vietato dalla legge e dalla deontologia professionale) regime di concorrenza con i colleghi.

Nella lotta impari che stiamo affrontando da 30 anni ricorrono più di uno dei casi sopra previsti, cioé efficienze pregiudizievoli il trasferimento notarile che il notaio personalmente contribuì a fare cristallizzare sui beni il fase di trascrizione del regolamento condominiale, quindi prima che ne fosse possibile il trasferimento notarile, mentre io e mia moglie, avendolo prenotato in costruzione, già ci eravamo impegnati all’acquisto.

La forza di questo Golia moderno non è personale, perchè altrimenti ci affronterebbe in processo, ma è supportata dalla ritrosia (vogliamo chiamarla complicità) di avvocati, dei colleghi (anche ai vertici del notariato) e di magistrati a riconoscere colpevole un “addetto alla giustizia”.

Chissà, forse perché “se si cominciasse” non si può sapere dove si andrebbe a finire.

E’ così accade che anche se ci sono in corso dei reati permanenti contro lo Stato e privati, anche di pericolo pubblico, non contestati dalle Pubbliche Amministrazioni (tutt’ora obbligate a ripristinare la legalità e il recupero di beni sottratti a uso pubblico sul loro territorio) non essendo stati per 30 anni perseguiti dalla magistratura, che ha archiviato senza nulla di fatto diversi procedimenti penali, i responsabili, trai i quali il notaio e altri professionisti e amministratori pubblici, con i costruttori non sono stati assicurati alla legge, nonostante ci sia in gioco la sicurezza del mercato immobiliare e la vita delle persone e che il risarcimento a me e mia moglie sia in realtà ben poca cosa di fronte al dovere dello Stato di assicurare per tutti in modo uguale il rispetto della legge e proteggere la vita e i beni dei cittadini

Di primaria importanza, infatti è il fatto che il Comune, che ha accertato da anni sul posto l’esistenza di volumi abusivi oltre le tolleranze di legge, che mettono a rischio la tenuta delle strutture in cemento armato, non applica le precauzioni di legge per difendere la vita non solo dei residenti.

Del caso specifico di questo Notaio, che in una situazione di evidente lottizzazione abusiva:

1)      la stipula della Convenzione[1] era stata illegittimamente autorizzata il 19.07.1990 da un notaio in conflitto di interessi e in base delibera approvata da una Commissione edilizia che non ne aveva il potere, per legge riservato al Consiglio Comunale in seduta comune e successivi adempimenti della Giunta, da un Sindaco di un Comune nella provincia di Napoli;

2)      Le urbanizzazioni e gli immobili non erano state realizzate nel rispetto della concessione attuativa;

3)      Non erano state riservate le aree di parcheggio obbligatoriamente previsti per motivi di ordine pubblico ai senti dell’art. 9 l. 122/89;

4)      Erano stati acquisiti alle aree private e dichiarate opere sulle quali si sarebbe (si è) formata la comunione millesimale indivisibili tra tutti gli acquirenti del complesso immobiliare aree in convenzione vincolate a uso pubblico;

5)      La sottrazione delle aree vincolate a uso pubblico era stata realizzata a mezzo di non autorizzati muretti a bauletto con sovrastanti barriere in ferro e cancelli, sia generali del parco che particolari di ognuno dei 24 appartamenti ai piani rialzati degli edifici, in modo tale da rendere le aree sottratte all’uso pubblico oggetto di trasferimenti notarili a favore di privati;

6)      Gli accatastamenti, in tutti i casi realizzati in difformità alle concessioni edilizie, per i piani rialzati includevano con gli appartamenti le aree esterne che la società in Convenzione aveva vincolato a uso pubblico, per cui non ne poteva disporre per la vendita a privati;

7)      Vigendo una Convenzione (laddove fosse stata validamente autorizzata la stipula) essendo stata disattesa, gli abusi realizzati non erano ammissibili al condono ma dovevano essere regolamentate secondo i patti e penalità nella stessa sottoscritti, tra i quali il sequestro delle opere a favore del patrimonio comunale etc.

C’è prova documentale che ha collaborato con i costruttori per fargli condurre a successo centinaia di vendite illegittime;

C’è prova documentale che per il tramite dei suoi atti sono stati realizzati dei reati permanenti (non soggetti a prescrizione finchè non si elimina la causa che li ha ingenerati, quindi gli annullamenti degli atti di Convenzione, di Regolamento condominiale e di vendite trascritti illegalmente dal notaio in oggetto, mi si vuole oggi, convincere, che:

-           Mentre persiste un attentato alla sicurezza delle transazioni immobiliari, che sono uno degli asset principali dello Stato italiano;

-          Mentre persiste un reato di pericolo per gli acquirenti del mercato immobiliare che altri notai, in base alle attività del primo, autorizzino atti illegali;

-          Mentre persiste un reato di pericolo per i residenti di centinaia di appartamenti per il rischio crollo delle non collaudate strutture in cemento armato oberate da eccessi di volumetrie abusive molto oltre le tolleranze di legge;

-          Mentre persiste il dovere per la Pubblica Amministrazione locale di ripristinare la legalità e la sicurezza dei residenti sul territorio;

Secondo voi i reati civili e penali devono considerarsi prescritti?

Voi con chi state, con Davide o Golia?

 Luigi Iovino


[1] Quando si stipula una convenzione, la società di costruzione ottiene il beneficio di pagare, in minima parte gli oneri di urbanizzazione, a fronte dell’impegno a realizzarli.

Il Comune, quindi la cittadinanza, ottiene dei vantaggi, spesso la concessione di aree che da private vengono cedute a uso pubblico o la realizzazione di tutti i sotto-servizi, e servizi indispensabili ai muovi e vecchi residenti, inclusi allacci alle fogne e alle utenze pubbliche, la realizzazione della viabilità per l’accesso alle nuove delle residenze in continuità con quelle pubbliche, illuminazioni stradali, parcheggi e verde a uso pubblico, scuole, edifici pubblici, etc.

Quindi, con la formula della Convenzione, attraverso i Comuni che però devono controllare gli esatti adempimenti e agire per conseguenza, fino a ripristinare lo stato di legittimità in caso di inadempienza, lo Stato consente dei risparmi a dei privati in luogo della realizzazione di servizi pubblici, regolamentati da un contratto (la Convenzione) e da una concessione attuativa, fissando delle penalità in caso di inadempimento, tra i quali, sempre, il mancato rilascio delle certificazioni di agibilità/abitabilità, nella impossibilità di ottenimento di quali il commercio degli immobili realizzati è precluso o condizionato alla messa a conoscenza in modo inequivoco delle parti acquirenti dello stato di fatto e di diritto nel quale gli immobili si trovano alla vendita.

L'eterna storia di Davide contro Golia testo di Luigi54
1

Suggeriti da Luigi54


Alcuni articoli dal suo scaffale
Vai allo scaffale di Luigi54